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Statuto della Cassa Edile della Provincia di Verona
Articolo 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
In riferimento a quanto previsto dagli articoli 43 e 44 e dall'allegato "F" del C.C.N.L. 15 aprile 1976 nonché dall'art. 14 del C.C.P.L. 6 aprile 1978, è costituita in Verona la "CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI VERONA"(per brevità nel testo dello statuto sarà definito semplicemente "Ente").
Articolo 2
SEDE - FUNZIONI - DURATA
L'Ente è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., ITntersind e le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (F.E.N.E.A.L. - U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Verona - Sezione Edili e la F.E.N.E.A.L. - U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. -C.G.I.L. della Provincia di Verona.
L'Ente ha la sua sede in Verona ed adempie alle proprie funzioni quali sono tassativamente indicate nel presente statuto a favore degli operai, compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica od artigianale, esercitano nel territorio della Provincia di Verona le attività edilizie ed affini per le quali sono stati stipulati i Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di cui al precedente 1° comma.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti dell'Ente. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.
Articolo 3
RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale dell'Ente spetta al suo Presidente. Il presidente può nominare propri procuratori speciali, con apposito atto notarile secondo quanto previsto all'art. 11, B). Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'attività dell'Ente è competente il Foro di Verona.
Articolo 4
ATTRIBUZIONI
L'Ente provvede, a favore dei propri iscritti, a:
a) incassare e gestire tutti gli accantonamenti previsti dai contratti di lavoro a carattere nazionale e provinciale;
b) gestire tutte le forme di assistenza e previdenza che le sono o saranno demandate dagli accordi e contratti stipulati tra le Organizzazioni Nazionali e Territoriali di cui all'art. 2;
c) incassare e gestire i contributi che le sono o saranno attribuiti conformemente ai contratti ed agli accordi tra le Organizzazioni Nazionali e Territoriali di cui all'art. 2;
d) attuare ogni altro compito affidatole congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali di cui sopra o dai Contratti di categoria; comprese eventuali modifiche delle lettere precedenti.
Articolo 5
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA
Le prestazioni dell'Ente sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e dagli accordi stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Verona aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.
Le prestazioni demandate dagli accordi sono concordate dalle Organizzazioni Territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione. L'Ente dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni, nazionali e territoriali, stipulate tra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
Articolo 6
ISCRIZIONI
L'iscrizione all'Ente è aperta a tutti i lavoratori ed a tutte le imprese che danno adesione alla contrattazione collettiva dalla quale l'Ente promana.
Sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi all'Ente i datori di lavoro e lavoratori a ciò vincolati a norma dell'alt. 36 della legge 20 maggio 1970 n° 300, e che prestano la loro opera o attività nella Provincia di Verona. Il rapporto di iscrizione ha inizio:
per l'operaio: dal giorno in cui il suo nominativo viene comunicato alla Cassa Edile dal suo datore di lavoro, il quale, in applicazione dei vigenti Contratti Collettivi di Lavoro è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti e ad effettuare i relativi versamenti alla Cassa Edile;
per l'impresa: dalla data del primo versamento delle quote di accantonamento trattenute ai propri dipendenti in base alla denuncia mensile redatta su appositi moduli e da quant'altro dovuto alla Cassa Edile in base al presente Statuto, a contratti ed accordi Nazionali e Provinciali relativi.
Il rapporto cessa per i seguenti motivi:
a) per l'operaio:
morte dell'iscritto;
passaggio dell'iscritto alle dipendenze di datore di lavoro esercente attività diversa da quella edile ed affini;
espatrio dell'iscritto;
cessazione dell'attività dell'iscritto per invalidità o vecchiaia a sensi di legge;
b) per l'impresa:
cessazione dell'attività ad ogni effetto di legge;
modifica dell'attività in altra che non rientra nel settore edile od affine;
c) il rapporto di iscrizione viene a cessare, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, trascorsi dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento di accantonamento senza che siano pervenute comunicazioni al riguardo.
Articolo 7
VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE
Il versamento delle somme dovute all'Ente dai datori di lavoro e dagli operai iscritti, per i titoli di cui al precedente articolo 4, viene effettuato con le modalità contrattualmente stabilite dalle Associazioni di cui all'art. 2.
Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra risponde il datore di lavoro che, per la parte facente carico agli operai dipendenti, provvede mediante trattenuta sulla retribuzione ad ogni periodo di paga. Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti all'Ente sono inscindibili tra di loro. Mediante l'iscrizione all'Ente i lavoratori e le imprese aderiscono alla politica contrattuale delle Organizzazioni e pertanto sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale.
I mancati versamenti di quanto dovuto all'Ente, in forza degli accordi nazionali e provinciali nonché del presente Statuto, priva l'Impresa di ogni diritto nei confronti dei compiti dell'Ente. A carico delle ditta inadempiente, l'Ente adotterà in base al proprio Statuto e Regolamento o, in difetto, su conforme delibera del Comitato di Gestione, tutti i provvedimenti che riterrà opportuni nell'ambito della Legge e dei contratti collettivi, sia per la tutela degli iscritti che per il recupero di tutte le somme dovutele.
Articolo 8
GESTIONE ED ASSISTENZA
La gestione delle somme di competenza e l'erogazione delle assistenze a favore degli operai iscritti sono effettuate in base a contabilità , ed in base ai disposti dei Contratti Nazionali e Provinciali di Lavoro, nonché alle modalità e condizioni stabilite dal Comitato di Gestione anno per anno, ferma restando il principio che possono fruire delle prestazioni solo gli operai delle imprese in regola con gli adempimenti contrattuali.
Articolo 9
ORGANI DELLA CASSA EDILE
Sono organi dell'Ente:
a) il Comitato di Presidenza;
b) il Comitato di Gestione;
c) il Consigli Generale;
d) il Collegio Sindacale.
Articolo 10
COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima. Uno dei membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente .
Spetta al comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione .
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata del presidente e del Vice Presidente.
Il Presidente presiede il Comitato ed il Consiglio Gestione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo quanto previsto dall'art. 11.
Articolo 11
COMITATO DI GESTIONE
A) Composizione
Il Comitato di Gestione è costituito da otto o dodici componenti, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Attualmente il Comitato è formato da otto Consiglieri ma è facoltà di una delle parti firmatarie chiedere l'elevazione a dodici componenti.
I suoi componenti sono nominati in misura paritetica dall'Associazione territoriale della Provincia di Verona aderente l'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali della Provincia di Verona aderente alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2. Un terzo dei componenti dell'Associazione territoriale aderente all'A.N.C.E. sarà nominato su designazione dell'Associazione degli Artigiani della Provincia di Trento aderente alla CONFARTIGIANATO. In caso di necessità i rappresentanti nel Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive.
B) Attribuzioni.
Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione dell'Ente compiendo gli atti necessari allo scopo. Per tali scopi può delegare uno dei componenti il Comitato di Gestione o il Direttore dell'Ente, ovvero può autorizzare il Presidente a nominare propri procuratori speciali. Il Comitato di Gestione predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2 relativi ai contributi ed alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo. Il Comitato di Gestione predispone ed approva il regolamento dell'Ente e decide, in seconda istanza, degli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.
Il Comitato di Gestione ha competenza esclusiva per l'assunzione di tutto il personale dipendente: in proposito deve comunque sentire il parere del Direttore.
C) Convocazioni.
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e , straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente, o da chi lo sostituisce, o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione del Comitato di Gestione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore mediante avvio telefonico o telegrafico. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, nonché gli argomenti del giorno. Il Direttore dell'ente assiste alle riunioni del Comitato di gestione con voto consultivo e ne è il Segretario. D) Delibere.
Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione e delle relative delibere è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto, e le delibere saranno valide se prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Articolo 12
CONSIGLIO GENERALE
Il Consiglio Generale è composto complessivamente da:
a) 8 componenti il Comitato di Gestione;
b) 5 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'A.N.C.E.;
c) 5 componenti dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.
Nel caso in cui i membri del Comitato di Gestione diventino dodici, i componenti alle lettere B9 e c) sono automaticamente ridotti a 3 per ciascuna previsione.
Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell'art. 11 (Comitato di Gestione) alle condizioni e con le modalità degli accordi stipulati tra le Associazioni Nazionali di cui all'art. 2.
Spetta al Consiglio Generale di:
esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
approvare il bilancio consuntivo dell'Ente;
decidere, in ultima istanza, degli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, nonché su tutti i ricorsi concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Statuto e del Regolamento dell'Ente. Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei presenti.
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e, straordinariamente su richiesta di almeno la metà dei componenti il Comitato di Gestione con le modalità di convocazione previste per le riunioni del Comitato di Gestione.
Alle riunioni partecipano, con voto consultivo, sia il Collegio Sindacale sia il Direttore dell'Ente che assume la funzione di Segretario.
Articolo 13
PRESIDENTE
Il Presidente dura il carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione prevista dall'art. 15 e può essere riconfermato. Spetta al Presidente dell'Ente di :
presiedere il Comitato di Presidenza;
presiedere il Comitato di Gestione;
rappresentare legalmente l'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha la firma sociale;
sovrintendere, di concerto con il Vicepresidente, all'applicazione del presente statuto;
promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione, e presiederne le sedute;
promuovere, sentito il Vicepresidente, la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio Generale e presiederne le sedute;
dare esecuzione, di concerto con il Vicepresidente, ai deliberati del Comitato di Gestione;
decidere, di concerto con il Vicepresidente, su eventuali ricorsi presentati dagli iscritti.
Il presidente, autorizzato dal Comitato, può invitare alle riunioni del Comitato stesso, rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni sindacali di categoria, nonché persone estranee all'Ente per solo audizione.
In caso di impedimento od assenza, Il Presidente potrà designare a sostituirlo, per iscritto e di volta in volta, un altro membro del Comitato fra quelli nominati dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Verona - Sezione Costruttori Edili, specificando le funzioni per le quali è delegato.
Articolo 14
VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente dell'Ente dura in carica tre anni, salvo la facoltà prevista dall'art. 15 e può essere riconfermato. Spetta al Vicepresidente, di concerto con il Presidente di:
sovrintendere all'applicazione del presente statuto;
dare esecuzione ai deliberati del Comitato di Gestione;
decidere su eventuali ricorsi presentati dagli iscritti.
In caso di impedimento od assenza, il Vicepresidente potrà designare a costituirlo, per iscritto e di volta in volta, un altro membro del Comitato fra quali nominati dalle OO. Territoriali dei Lavoratori della Provincia di Verona, specificando le funzioni per le quali è delegato.
Assume la Vicepresidenza del Comitato di Gestione del Comitato Generale.
Può designare un sostituto, fra i membri del Comitato di Gestione, con le modalità previste per la sostituzione del Presidente.
Articolo 15
DURATA DELL'INCARICO E GRATUITA' DELLE CARICHE
I membri di Gestione e del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
E' però data facoltà alle Associazioni Sindacali designati di provvedere alla loro sostituzione anche prima della scadenza del triennio. I membri nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite. Peraltro il Comitato di Gestione potrà deliberare di corrispondere, ai suoi membri ed a quelli del Consiglio Generale, una somma a titolo di rimborso spese e di indennizzo.
Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di gettoni di presenza in sede di approvazione di bilancio.
Articolo 16
COLLEGIO DEI SINO AGI
A) Composizione
Il Collegio dei Sindaci è costituito complessivamente da cinque componenti effettivi nominati rispettivamente:
due dall'Associazione territoriale degli Industriali - Sezione Costruttori Edili, e questi uno, su designazione dell'Associazione degli Artigiani della Provincia di Verona aderente alla CONFARTIGIANATO;
due dalle organizzazioni Territoriali dei Lavoratoti della Provincia di Verona aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2;
il quinto di comune accordo fra i primi quattro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona.
Questa ultimo Sindaca dovrà essere iscritto nel Ruolo Ufficiale dei Revisori dei Comuni dei Conti ed assumerà la presidenza del Collegio Sindacale. Le Organizzazioni Sindacali di Categoria designano inoltre quattro Sindacati supplenti (due di parte industriale - di cui uno si designazione dell'Associazione degli Artigiani della Provincia di Verona - e due nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratoti aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2), destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
B) Durata.
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
C) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Comitato di Gestione, in sede di predisposizione del bilancio previsionale.
D) Attribuzioni
In Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità rilevate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio Sindacale esamina i bilanci consuntivi della Cassa per rilevare la rispondenza con i registri contabili.
Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Presidente dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia esplicita richiesta . La convocazione è fatta senza formalità di procedura.
I Sindaci partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato di Gestione del Consiglio Generale.
Articolo 17
DIRETTORE E PERSONALE DELLA CASSA EDILE
Al fine di dare pratica esecuzione alle decisioni degli Organi dell'Ente, compete al Direttore:
assicurare il funzionamento dell'Ente;
dirigere, organizzare e sovrintendere il personale dell'Ente e tutta l'attività da esso svolta;
predisporre gli schemi per la stesura dei bilanci consuntivi e di previsione;
partecipare, con la funzione di Segretario e con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione e del Comitato di Presidenza;
predisporre tutto quanto previsto dagli accordi delle OO. Nazionali e Territoriali, nonché dallo statuto e regolamento dell'Ente.
Il trattamento economico, disciplinare, assicurativo e previdenziale di tutto il personale verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Comitato di Gestione in conformità alle Leggi e tenuti presenti i Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria edile.
Per il buon funzionamento di eventuali corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, il Comitato di Gestione può nominare un Coordinatore dei corsi stessi. A tale Coordinatore compete l'onere di dare pratica attuazione alle direttive tecniche e didattiche emanate dal Comitato di Gestione.
E' facoltà del Coordinatore di proporre i nominativi degli insegnanti per i corsi stessa.
Articolo 18
PATRIMONIO SOCIALE
Sia il patrimonio della Cassa, è costituito:
a) dai beni mobili i immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, elargizioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa Edile;
b) dagli avanzi di gestione e dalle destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
c) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni e per atti di liberalità in genere;
d) dalle somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa Edile.
I capitali amministrativi dall'Ente possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantito dallo Stato, nonché in beni immobili destinati alle proprie funzioni sociali.
Articolo 19
RENDITE
Le rendite della Cassa Edile sono costituite:
dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte datori di lavoro che da parte degli operai;
dagli interessi attivi sui depositi bancari;
dai supercontributi o maggiori spese per ritardi versamenti da parte delle Imprese. La misura di tali penalità sarà stabilita dal Comitato di Gestione; ed il loro ammontare dovrà essere destinato alle assistenze previste per i lavoratori;
dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata elargizione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria;
dalle somme che per qualsiasi titolo, in possesso della Cassa Edile.
Articolo 20
SPESE
Alle spese di gestione la Cassa Edile farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente. Ogni prelevamento, pagamento o movimento di fondi di qualsiasi natura, titolo o causale, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione e dovranno avvenire con la firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente o chi lo sostituisce.
Il presidente ed il Vicepresidente possono farsi sostituire da altri membri del Comitato di Gestione muniti di volta in volta e per specifici casi di delega scritta con firma autentica.
Articolo 21
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata dal 1° gennaio al 21 dicembre di ogni anno. Le gestioni della Cassa Edile sono disgiunte ed autonome fra di loro; le stesse vanno peraltro evidenziando all'nterno di un unico bilancio.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo con l'indicazione delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate e da erogare.
Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Generale entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio; conseguentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.
Il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale, entro novanta giorni dall'approvazione, unitamente alla relazione del Presidente e del Collegio Sindacale, devono essere trasmessi alle Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 2. Le osservazioni delle Organizzazioni potranno essere espresse entro i successivi trenta giorni.
Articolo 22
LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 11 su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali ci cui all'art. 2. Dovrà operarsi la liquidazione dell'Ente qualora, per disposizioni di Legge, cessi qualsiasi attività oppure venga a perdere, per qualsiasi titolo a causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale. In entrambe le ipotesi le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 11 provvederanno alla nomina dei liquidatori, nel numero di due o più ma sempre in misura paritetica tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Costruttori Edili - della Provincia di Verona ed i Sindacati Provinciali dei Lavoratori. I liquidatori così nominati provvederanno a scegliere un terzo liquidatore fra gli iscritti nel Ruolo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
Trascorso un mese dall'accordo della messe in liquidazione senza sopravvenuta nomina dei liquidatori, provvedere il Presidente del Tribunale di Verona.
Le organizzazioni Territoriali determineranno, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato. Il Patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto quelle istituzioni di assistenza, beneficenza od istruzione a favore delle categoria edile, istituzioni che saranno indicate dalle Organizzazioni Territoriali competenti. In caso di disaccordo, la devoluzione anzidetta sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Verona, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni Territoriali di cui all'art. 11.
Articolo 23
MODIFICHE ALLO STATUTO
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni Territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo e possono avvenire sia per accordi delle Associazioni Nazionali Contraenti, sia su proposta motivata degli Organi della Cassa Edile.